Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 116 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, e in particolare della tutela delle minoranze linguistiche locali, previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o dell'Assemblea regionale o del Consiglio della provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale. Per la Provincia autonoma di Bolzano quando il diniego di intesa sia manifestato con delibera adottata con maggioranza inferiore ai nove decimi dei componenti del Consiglio, è indetto referendum confermativo popolare, con votazione su base provinciale distinta per gruppi etnico-linguistici in base alle dichiarazioni rese nel corso dell'ultimo censimento etnico-linguistico. Il diniego di intesa è in tali casi, confermato se la maggioranza dei votanti di tutti i gruppi etnico-linguistici si è espressa in tale senso».
      2. Al secondo comma dell'articolo 116 della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nella Provincia autonoma di Bolzano autonome Provinz Baren Südtirol/Provinzia autonoma de Balsan Südtirol quanto previsto dall'articolo 6 si applica anche a tutela della parità e dell'eguaglianza di diritti e della dignità sociale, nonché della garanzia dell'accesso al lavoro e alle cariche dirigenziali delle minoranze su quel medesimo territorio così come risultano sulla base dell'ultimo censimento etnico-liguistico».